A seguito delle scosse di terremoto che hanno interessato il centro Italia tra il 2016 e il 2017, i finanziamenti stanziati per la ricostruzione post terremoto hanno assunto uno spazio ancora più importante all’interno della Legge di Bilancio 2019.
La conferma di agevolazioni e bonus è stata ritenuta per rispondere alle esigenze di chi si è ritrovato costretto ad effettuare lavori di ricostruzione dovuti alla perdita o al danneggiamento delle proprie proprietà.
In questo articolo, approfondiremo le diverse forme di contribuzione, specificando quali interventi sono inclusi nei finanziamenti e quali le procedure devono essere intraprese per ottenere gli ausili statali.
Le agevolazioni per la ricostruzione post terremoto
I contributi per la riedificazione di abitazioni private sono differenziati a seconda dell'entità del danno riportato dall'immobile.
Il compito di valutarlo spetta ai tecnici, i quali devono anche distinguere le diverse casistiche in base alle indicazioni fornite dal Commissario.
- Caso 1: inagibilità totale. Se l'abitazione principale (prima casa) o quella secondaria risultano completamente distrutte in seguito al terremoto, la riedificazione riceve il 100% dei finanziamenti statali, a condizione che si trovasse all'interno di centri storici o borghi caratteristici dentro o fuori dal cratere.
- Caso 2: intervento per seconde case situate all'esterno del cratere e da centri e borghi caratteristici. Per questi immobili il finanziamento copre il 50% per le spese di ricostruzione. Questi contributi vengono stanziati indifferentemente dal fatto che l'abitazione risulti lievemente o gravemente danneggiata.
L’agevolazione è rivolta a tutti coloro che possiedono o possono far valere diritti o garanzie di proprietà sulle unità colpite dal sisma: non solo proprietari ma anche usufruttuari, familiari o titolari.
Inoltre, gli immobili in questione non devono per forza essere adibiti ad abitazione ma possono ricoprire anche diverse funzioni:
- abitazione per l’appunto;
- locazione o affitto;
- comodato d'uso;
- sede d'attività d'impresa;
- seconda casa.
La legge di bilancio del 2019, oltre alla conferma dei contributi per la ricostruzione post sisma, ha confermato un'altra serie di agevolazioni riguardanti la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle abitazioni.
L’aspetto fondamentale di questi bonus è la cumulabilità delle detrazioni previste: infatti, In caso di spese legate alla messa in sicurezza della casa in ricostruzione, in una logica antisismica, saranno messi a disposizione degli importanti sgravi fiscali.
L'entità delle detrazioni potrà essere maggiore o minore, a seconda delle zone di rischio in cui sorge l'immobile interessato.
Quali sono i requisiti necessari per poter accedere alle agevolazioni?
In primis è necessario predisporre la scheda Aedes (Agibilità e danno nell'emergenza sismica). Utilizzata a partire dal terremoto umbro marchigiano del 1997, questo documento certifica i danni speditivi e l'agibilità post-sismica di edifici di tipologia strutturale ordinaria utilizzati a scopo di abitazione.
La scheda vale unicamente per le abitazioni private: per le aziende e altre costruzioni, di tipo monumentale o infrastrutturale, bisogna far richiesta per altri moduli specifici.
Il documento deve essere compilato e certificato dalla Protezione Civile e confermare l'esito di inagibilità dell'immobile.
Oltre alla Aedes l'inutilizzabilità dell'edificio deve essere attestata anche dal comune di residenza tramite apposita Ordinanza sindacale.
In sostituzione a questa sono valutate come idonee anche la scheda FAST o la scheda Aedes compilata da tecnico privato.
La FAST (Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto) prevede delle attività di sopralluogo rapide e, a differenza della Aedes, può essere impiegata solamente negli edifici danneggiati, non per quelli completamente distrutti.
Le corrette procedure da seguire
Il privato cittadino deve accertarsi, innanzitutto, della precisione e della verificabilità della documentazione a propria disposizione:
- ogni scheda o documento dev'essere stato redatto da tecnici preparati e competenti, abilitati e iscritti agli elenchi speciali (Art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.);
- nella documentazione deve essere accuratamente riportata l'entità del danno a cui fu interessato l'immobile in seguito alle direttive di perizia imposte dall'ordinanza del Commissario.
L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione deve verificare, riconoscere e certificare quanto spetta al cittadino in base al danno segnalato. Una volta confermato il contributo, i lavori potranno cominciare.
Nel caso di danni lievi il discorso è leggermente diverso. La richiesta stessa di contributo ha, in sé stessa, valenza abitativa edilizia e, di conseguenza, permette di avviare immediatamente i valori.